Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Sez. II
Art. 23
Assenza o impedimento del presidente
In vigore dal 9 ago 1969
L'ufficiale addetto alla pesca sostituisce, in qualità di vicepresidente, il presidente, in caso di assenza o impedimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-23