Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaSez. II

Art. 23

Assenza o impedimento del presidente

In vigore dal 9 ago 1969
L'ufficiale addetto alla pesca sostituisce, in qualità di vicepresidente, il presidente, in caso di assenza o impedimento.
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Assenza o impedimento del presidente (Art. 23 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo