Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Capo III
Art. 28
Istituti scientifici e ricercatori singoli autorizzati.
In vigore dal 22 mag 1977
Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, gli istituti di ricerca e i singoli che intendano esercitare le attività di cui all', terzo comma, devono, di volta in volta, richiedere l'autorizzazione al Ministero della marina mercantile.
Parimenti debbono chiedere l'autorizzazione coloro i quali intendano compiere, fuori dal campo della pesca, esperienze, ricerche e studi che possano comunque danneggiare le risorse biologiche del mare.
L'autorizzazione è concessa limitatamente al periodo di tempo necessario al compimento delle ricerche ed è condizionata all'osservanza di prescrizioni da determinarsi caso per caso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-28