Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Capo III
Art. 30
Documento per il personale degli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati.
In vigore dal 22 mag 1977
(Documento per il personale degli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati).
Gli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati devono rilasciare al personale impiegato un documento atto a comprovare che l'attività svolta è effettuata per conto e sotto la responsabilità degli istituti stessi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-30