Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo III

Art. 29

Obblighi degli istituti scientifici riconosciuti.

In vigore dal 22 mag 1977
Gli istituti riconosciuti sono tenuti, pena la decadenza del riconoscimento, da dichiararsi con decreto del Ministro per la marina mercantile: a) a presentare in triplice copia al Ministero della marina mercantile entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sulla attività scientifica svolta nel campo della pesca marittima; b) a comunicare allo stesso Ministero gli elementi di individuazione delle navi, permanentemente o temporaneamente utilizzate in tale attività, nonché l'elenco del personale stabilmente od occasionalmente impiegato.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-29

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Obblighi degli istituti scientifici riconosciuti. (Art. 29 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo