Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaSez. II

Art. 24

Convocazione

In vigore dal 9 ago 1969
L'avviso di convocazione deve essere diramato con preavviso di almeno sette giorni, ovvero di tre giorni in caso di urgenza, e deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno dell'adunanza deve essere comunicato anche al direttore marittimo ed al Ministero della marina mercantile, ai quali deve essere altresì trasmesso il relativo verbale. Le persone indicate dall', ultimo comma, della legge sono chiamate dal presidente a partecipare ai lavori della commissione e non possono superare il numero di tre in una stessa adunanza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-24

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