Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo II

Art. 19

Indennità

In vigore dal 9 ago 1969
Ai presenti ad ogni adunanza è corrisposta l'indennità prevista dalle vigenti disposizioni, oltre al rimborso delle spese, se residenti fuori Roma, previsto dalle disposizioni in vigore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-19

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Indennità (Art. 19 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo