Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo II

Art. 14

Nomina di nuovi membri

In vigore dal 9 ago 1969
In caso di vacanza il Ministro per la marina mercantile con suo decreto reintegra la composizione della commissione. I nuovi membri rimangono in carica fino al compimento del triennio in corso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-14

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Nomina di nuovi membri (Art. 14 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo