Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo II

Art. 18

Segretario

In vigore dal 9 ago 1969
È compito del segretario redigere e conservare il processo verbale delle adunanze e svolgere ogni altra mansione attribuitagli dal presidente. Il Ministro per la marina mercantile può designare un vice segretario, scelto tra gli impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe, che esercita le funzioni del segretario in caso di sua assenza o impedimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-18

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Segretario (Art. 18 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo