Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaSez. II

Art. 21

Attribuzioni

In vigore dal 9 ago 1969
La commissione istituita dall' della legge, con sede presso la capitaneria di porto, dà parere: 1) sugli argomenti indicati da leggi o regolamenti; 2) sulle questioni di massima interessanti la pesca marittima nell'ambito del rispettivo compartimento; 3) sugli schemi di provvedimenti, relativi alla disciplina locale della pesca. La commissione può inoltre formulare voti e proposte, nell'interesse della produzione peschereccia e del ceto peschereccio locale, su ogni argomento attinente la pesca.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-21

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Attribuzioni (Art. 21 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo