Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Sez. II
Art. 21
Attribuzioni
In vigore dal 9 ago 1969
La commissione istituita dall' della legge, con sede presso la capitaneria di porto, dà parere:
1) sugli argomenti indicati da leggi o regolamenti;
2) sulle questioni di massima interessanti la pesca marittima nell'ambito del rispettivo compartimento;
3) sugli schemi di provvedimenti, relativi alla disciplina locale della pesca.
La commissione può inoltre formulare voti e proposte, nell'interesse della produzione peschereccia e del ceto peschereccio locale, su ogni argomento attinente la pesca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-21