Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaSez. II

Art. 22

Funzionamento della commissione

In vigore dal 9 ago 1969
La commissione è convocata dal presidente in sessione ordinaria almeno una volta l'anno, la commissione deve essere altresì convocata allorchè ne faccia richiesta il Ministro per la marina mercantile. Le sedute sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-22

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