Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Sez. II
Art. 25
Rinvio
In vigore dal 9 ago 1969
Per quanto non espressamente disposto valgono le norme stabilite per la commissione consultiva centrale, in quanto applicabili.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-25