Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaSez. II

Art. 25

Rinvio

In vigore dal 9 ago 1969
Per quanto non espressamente disposto valgono le norme stabilite per la commissione consultiva centrale, in quanto applicabili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-25

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Rinvio (Art. 25 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo