Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Capo II
Art. 13
Assenza o impedimento del presidente
In vigore dal 9 ago 1969
Il direttore generale della pesca marittima sostituisce, in qualità di vicepresidente, il presidente, in caso di assenza o impedimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-13