Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo II

Art. 11

Attribuzioni

In vigore dal 9 ago 1969
La commissione istituita dall' della legge, con sede presso il Ministero della marina mercantile, dà parere, oltre che nei casi previsti dallo stesso articolo: 1) sui programmi di attrezzatura e sistemazione dei porti, per la parte relativa alla pesca marittima; 2) sulla classificazione dei porti, quando in essi esistono prevalenti o notevoli interessi pescherecci; 3) sulle domande di concessione, di competenza del Ministero della marina mercantile, di zone demaniali marittime o di mare territoriale destinate agli usi indicati nell'art. 222 del codice della navigazione, nonché di zone portuali destinate a impianti ed attrezzature per la pesca.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-11

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Attribuzioni (Art. 11 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo