Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Capo II
Art. 11
Attribuzioni
In vigore dal 9 ago 1969
La commissione istituita dall' della legge, con sede presso il Ministero della marina mercantile, dà parere, oltre che nei casi previsti dallo stesso articolo:
1) sui programmi di attrezzatura e sistemazione dei porti, per la parte relativa alla pesca marittima;
2) sulla classificazione dei porti, quando in essi esistono prevalenti o notevoli interessi pescherecci;
3) sulle domande di concessione, di competenza del Ministero della marina mercantile, di zone demaniali marittime o di mare territoriale destinate agli usi indicati nell'art. 222 del codice della navigazione, nonché di zone portuali destinate a impianti ed attrezzature per la pesca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-11