Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo II

Art. 15

Riconferma o nuova designazione dei membri

In vigore dal 9 ago 1969
Il Ministro per la marina mercantile richiede, tre mesi prima della scadenza del triennio, alle amministrazioni, agli enti e alle associazioni indicati nell' della legge, le nuove designazioni di loro competenza, ovvero la riconferma delle designazioni fatte per il triennio in corso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-15

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Riconferma o nuova designazione dei membri (Art. 15 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo