Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo II

Art. 12

Funzionamento della commissione

In vigore dal 9 ago 1969
La commissione deve essere convocata dal presidente. La commissione deve essere convocata allorchè ne faccia richiesta il Ministro. Le sedute sono valide con l'intervento almeno di diciassette membri. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-12

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Funzionamento della commissione (Art. 12 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo