Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Capo II
Art. 12
Funzionamento della commissione
In vigore dal 9 ago 1969
La commissione deve essere convocata dal presidente.
La commissione deve essere convocata allorchè ne faccia richiesta il Ministro.
Le sedute sono valide con l'intervento almeno di diciassette membri.
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-12