Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaTitolo I

Art. 8

Navi per la pesca professionale

In vigore dal 9 ago 1969
Le navi destinate alla pesca professionale si distinguono nelle seguenti categorie: 1) navi che, per idoneità alla navigazione, per dotazione di attrezzi di pesca e di apparati per la congelazione o la trasformazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca oltre gli Stretti o oceanica; 2) navi che, per l'idoneità alla navigazione, per dotazione di attrezzi da pesca e di sistemi per la refrigerazione o la congelazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca mediterranea o d'altura; 3) navi che, per idoneità alla navigazione costiera e per dotazione di attrezzi da pesca, sono atte alla pesca costiera ravvicinata; 4) navi che, per idoneità alla navigazione litoranea e per dotazione di attrezzi da pesca sono atte alla pesca costiera locale; 5) navi e galleggianti stabilmente destinati a servizio di impianti da pesca; 6) navi che, per idoneità alla navigazione e per dotazioni di bordo, sono destinate dalle imprese al servizio di una flottiglia di pesca per l'esercizio delle attività di conservazione o trasferimento e di trasporto dei prodotti della pesca. L'assegnazione alla rispettiva categoria spetta al capo del compartimento marittimo, all'atto della iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e galleggianti. Contro il provvedimento di assegnazione alla categoria può proporsi ricorso al Ministro per la marina mercantile entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-8

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