Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Titolo I
Art. 4
Reti
In vigore dal 9 ago 1969
Le reti sono strumenti costituiti da filati qualsiasi natura, intrecciati a maglie di varia grandezza, e si dividono, in relazione al loro impiego, nei seguenti tipi: reti da posta, reti da circuizione, reti da traino, reti da raccolta, reti da lancio.
Le reti da posta sono quelle destinate a recingere o sbarrare spazi acquei, allo scopo di ammagliare pesci, crostacei e molluschi che vi incappano. Esse si suddividono in reti fisse e reti derivanti: le prime sono ancorate al fondo marino; le seconde sono lasciate all'azione dei venti e delle correnti.
Le reti da circuizione sono quelle calate in mare, al fine di recingere e catturare, con immediata azione di recupero un branco di pesci.
Le reti da traino sono quelle rimorchiate in mare, al fine di catturare, nel loro progressivo avanzamento, organismi marini. Si suddividono in reti trainate sul fondo, o reti a strascico, che possono essere rimorchiate da navi o, tirate da terra; e in reti trainate in superficie o attraverso la massa di acqua, o reti volanti e pelagiche, che sono esclusivamente rimorchiate da navi, senza mai venire in contatto con il fondo.
Le reti da raccolta sono quelle costituite da un telo di rete di varia grandezza e forma - con o senza intelaiatura di sostegno - destinate, con moto dal fondo alla superficie, a catturare animali marini.
Le reti da lancio sono quelle costituite da un telo di rete, destinate, con moto dalla superficie al fondo, a catturare pesci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-4