Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaTitolo I

Art. 3

Attrezzi da pesca

In vigore dal 9 ago 1969
Sono attrezzi da pesca gli strumenti e gli apparecchi destinati alla cattura degli organismi indicati nell'. Ai fini della disciplina della pesca, gli attrezzi consentiti si distinguono in reti, ami, altri strumenti ed apparecchi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-3

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