Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Titolo I
Art. 3
Attrezzi da pesca
In vigore dal 9 ago 1969
Sono attrezzi da pesca gli strumenti e gli apparecchi destinati alla cattura degli organismi indicati nell'.
Ai fini della disciplina della pesca, gli attrezzi consentiti si distinguono in reti, ami, altri strumenti ed apparecchi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-3