Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Titolo I
Art. 2
Prodotti della pesca
In vigore dal 9 ago 1969
Sono prodotti della pesca gli organismi viventi o non, animali o vegetali, eduli e non eduli, catturati nelle acque indicate nello .
Per cattura si intende ogni forma di raccolta di tali organismi, sia nelle acque libere che negli spazi acquei sottratti al libero uso o riservati; agli impianti di pesca.
I prodotti della pesca si distinguono in prodotti freschi, refrigerati, congelati e trasformati.
Sono prodotti trasformati quelli che, dopo la raccolta sono sottoposti, a bordo o negli impianti di pesca, ad un processo di conservazione diverso dalla congelazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-2