Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Titolo II
Art. 32
Registro dei pescatori
In vigore dal 9 ago 1969
Il registro nel quale ai sensi dell' della legge sono iscritti coloro che esercitano la pesca professionale è tenuto in due parti: nella prima parte sono iscritti quanti esercitano la pesca a bordo di navi, nella seconda parte sono iscritti quanti esercitano tale attività senza imbarco o negli impianti di pesca.
Sono iscritti nella prima parte del registro quanti esercitano promiscuamente le due forme di attività.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-32