Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaTitolo II

Art. 32

Registro dei pescatori

In vigore dal 9 ago 1969
Il registro nel quale ai sensi dell' della legge sono iscritti coloro che esercitano la pesca professionale è tenuto in due parti: nella prima parte sono iscritti quanti esercitano la pesca a bordo di navi, nella seconda parte sono iscritti quanti esercitano tale attività senza imbarco o negli impianti di pesca. Sono iscritti nella prima parte del registro quanti esercitano promiscuamente le due forme di attività.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-32

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Registro dei pescatori (Art. 32 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo