Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaTitolo II

Art. 35

In vigore dal 31 dic 2008
(Requisiti e condizioni per l'iscrizione). Non può ottenere l'iscrizione nel registro, parte prima: 1) chi non è iscritto nelle matricole della gente di mare; 2) chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 3) chi è stato condannato per uno o più reati previsti dalle leggi sulla pesca ad una pena detentiva complessivamente superiore ad un anno; 4) chi è stato condannato per più di cinque violazioni delle leggi sulla pesca, costituenti delitto; 5) chi non eserciti la pesca professionale quale attività esclusiva o prevalente. Agli effetti dei numeri 3) e 4) del precedente comma, non sono considerate le condanne in relazione alle quali sia intervenuta riabilitazione. Per ottenere l'iscrizione nel registro, parte seconda, oltre a quanto prescritto nei numeri 2), 3), 4) e 5) del primo comma, è necessario essere iscritti almeno nelle matricole della gente di mare di terza categoria. La insussistenza dell'impedimento di cui al n. 5) può essere dimostrata anche con dichiarazione resa ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il capo del compartimento può in ogni momento verificare che l'iscritto nel registro dei pescatori non eserciti in maniera stabile e continuativa altra attività professionale.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, come modificato dal D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, restano in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al registro dei pescatori marittimi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, ad eccezione del requisito di cui all'articolo 35, primo comma, numero 5), del medesimo decreto, al fine di agevolare l'accesso alla professione".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-35

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Art. 35 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima. — Testo vigente | Portale Normativo