Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaTitolo II

Art. 38

Presentazione della domanda

In vigore dal 9 ago 1969
La domanda di iscrizione, corredata dai prescritti documenti, può essere presentata anche agli uffici di porto non autorizzati a tenere il registro, i quali la trasmettono all'ufficio competente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-38

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Presentazione della domanda (Art. 38 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo