Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaTitolo II

Art. 42

Iscrizione degli stranieri

In vigore dal 9 ago 1969
L'iscrizione nel registro non è richiesta agli stranieri imbarcati su navi da pesca nei casi previsti dagli articoli 318, secondo comma, e 319 del codice della navigazione. Per particolare necessità di determinati tipi di pesca professionale il Ministro per la marina mercantile determina le categorie e le qualifiche dei pescatori stranieri autorizzati all'imbarco, nei limiti fissati dall'art. 318, secondo comma, del codice della navigazione. Per i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea restano in ogni caso salve le disposizioni emanate ai sensi degli -58 del trattato istitutivo della Comunità stessa, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-42

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Iscrizione degli stranieri (Art. 42 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo