Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaTitolo II

Art. 45

Cancellazione dal registro

In vigore dal 9 ago 1969
Alla cancellazione dal registro si procede per i seguenti motivi: 1) trasferimento di iscrizione; 2) perdita della cittadinanza; 3) perdita dei requisiti e delle condizioni indicati nell'; 4) abbandono volontario della professione, comprovato da una dichiarazione dell'iscritto; 5) cessazione dell'esercizio della professione da almeno un triennio; 6) morte dell'iscritto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-45

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Cancellazione dal registro (Art. 45 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo