Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Titolo II
Art. 45
Cancellazione dal registro
In vigore dal 9 ago 1969
Alla cancellazione dal registro si procede per i seguenti motivi:
1) trasferimento di iscrizione;
2) perdita della cittadinanza;
3) perdita dei requisiti e delle condizioni indicati nell';
4) abbandono volontario della professione, comprovato da una dichiarazione dell'iscritto;
5) cessazione dell'esercizio della professione da almeno un triennio;
6) morte dell'iscritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-45