Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaSez. II

Art. 49

Capopesca

In vigore dal 9 ago 1969
Il capopesca esercita le mansioni relativa alla direzione delle operazioni di pesca e le altre connesse con la qualifica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-49

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Capopesca (Art. 49 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo