Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaSez. II

Art. 53

Capopesca per gli impianti di pesca

In vigore dal 9 ago 1969
Per conseguire il titolo di capopesca degli impianti di pesca, o altro titolo di uso locale equiparabile, è necessario: 1) essere iscritto nel registro dei pescatori; 2) aver compiuto il ventunesimo anno di età; 3) aver esercitato la pesca per tre anni nello stesso tipo di impianto per il quale si richiede il titolo; 4) aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico; 5) aver sostenuto, con esito favorevole, una prova teorico-pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-53

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