Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Sez. II
Art. 53
Capopesca per gli impianti di pesca
In vigore dal 9 ago 1969
Per conseguire il titolo di capopesca degli impianti di pesca, o altro titolo di uso locale equiparabile, è necessario:
1) essere iscritto nel registro dei pescatori;
2) aver compiuto il ventunesimo anno di età;
3) aver esercitato la pesca per tre anni nello stesso tipo di impianto per il quale si richiede il titolo;
4) aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico;
5) aver sostenuto, con esito favorevole, una prova teorico-pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-53