Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaSez. II

Art. 55

Specializzazioni professionali

In vigore dal 9 ago 1969
Le specializzazioni professionali del personale addetto alla pesca si conseguono alle condizioni, con i requisiti e secondo le modalità stabilite dal Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca nonché per la specializzazione di pescatore subacqueo, la commissione medica centrale di 2° grado presso il Ministero della marina mercantile. La persistenza dei requisiti fisici richiesti per la specializzazione di pescatore subacqueo è accertata periodicamente secondo le norme stabilite dal Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione medica centrale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-55

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Specializzazioni professionali (Art. 55 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo