Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaSez. II

Art. 54

Frigorista

In vigore dal 9 ago 1969
Il frigorista esercita le mansioni relative alla qualifica a bordo delle navi da pesca. Per conseguire il titolo è necessario: 1) aver compiuto il diciottesimo anno di età; 2) aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico; 3) aver lavorato in uno stabilimento industriale per la costruzione e la riparazione di apparati frigoriferi, o aver condotto impianti frigoriferi industriali almeno per un anno, ovvero essere stato imbarcato, per lo stesso periodo di tempo, su una nave da pesca in qualità di allievo frigorista; ovvero aver seguito, con esito favorevole, un corso specializzato riconosciuto dal Ministro per la marina mercantile; 4) aver sostenuto con esito favorevole, una prova teorico-pratica, secondo i programmi stabiliti del Ministro per la marina mercantile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-54

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Frigorista (Art. 54 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo