Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Sez. II
Art. 54
Frigorista
In vigore dal 9 ago 1969
Il frigorista esercita le mansioni relative alla qualifica a bordo delle navi da pesca.
Per conseguire il titolo è necessario:
1) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
2) aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico;
3) aver lavorato in uno stabilimento industriale per la costruzione e la riparazione di apparati frigoriferi, o aver condotto impianti frigoriferi industriali almeno per un anno, ovvero essere stato imbarcato, per lo stesso periodo di tempo, su una nave da pesca in qualità di allievo frigorista; ovvero aver seguito, con esito favorevole, un corso specializzato riconosciuto dal Ministro per la marina mercantile;
4) aver sostenuto con esito favorevole, una prova teorico-pratica, secondo i programmi stabiliti del Ministro per la marina mercantile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-54