Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaSez. II

Art. 50

Capopesca per la pesca ravvicinata

In vigore dal 9 ago 1969
Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca ravvicinata è necessario: 1) essere iscritto nel registro dei pescatori; 2) aver compiuto il ventunesimo anno di età; 3) aver esercitato la pesca per un anno, ovvero essere in possesso di un titolo professionale marittimo che abilita al comando di navi da pesca; 4) aver sostenuto, con esito favorevole, una prova pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-50

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