Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Sez. II
Art. 51
Capopesca per la pesca d'altura
In vigore dal 9 ago 1969
Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca di altura i necessario:
1) essere iscritto nel registro dei pescatori;
2) aver compiuto il ventunesimo anno di età;
3) aver esercitato la pesca per due anni su navi che esercitano la pesca d'altura; ovvero essere in possesso dei titoli professionali di padrone marittimo per la pesca o di marinaio autorizzato alla pesca mediterranea; o di capopesca per la pesca ravvicinata che abbia effettuato almeno sei mesi di pesca a bordo di navi che esercitano la pesca d'altura;
4) aver conseguito la licenza elementare e avere assolte l'obbligo scolastico;
5) avere sostenuto, con esito favorevole, una prova teorico-pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-51