Art. 51 · Capopesca per la pesca d'altura
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaSez. II

Art. 51

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Capopesca per la pesca d'altura

In vigore dal 9 ago 1969
Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca di altura i necessario: 1) essere iscritto nel registro dei pescatori; 2) aver compiuto il ventunesimo anno di età; 3) aver esercitato la pesca per due anni su navi che esercitano la pesca d'altura; ovvero essere in possesso dei titoli professionali di padrone marittimo per la pesca o di marinaio autorizzato alla pesca mediterranea; o di capopesca per la pesca ravvicinata che abbia effettuato almeno sei mesi di pesca a bordo di navi che esercitano la pesca d'altura; 4) aver conseguito la licenza elementare e avere assolte l'obbligo scolastico; 5) avere sostenuto, con esito favorevole, una prova teorico-pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-51