Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaSez. II

Art. 56

Attività valida per conseguire i titoli

In vigore dal 9 ago 1969
L'attività di pesca e quella lavorativa richiesta per il conseguimento dei titoli professionali per la pesca debbono essere effettuate almeno per un terzo su navi e presso imprese nazionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-56

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Attività valida per conseguire i titoli (Art. 56 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo