Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Sez. II
Art. 61
Annotazioni sul certificato
In vigore dal 9 ago 1969
Le variazioni degli elementi indicati nel presente capo debbono essere comunicate entro trenta giorni all'ufficio competente, il quale provvede ad annotarle sul certificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-61