Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaSez. II

Art. 61

Annotazioni sul certificato

In vigore dal 9 ago 1969
Le variazioni degli elementi indicati nel presente capo debbono essere comunicate entro trenta giorni all'ufficio competente, il quale provvede ad annotarle sul certificato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-61

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