Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo II

Art. 63

Registro delle imprese di pesca

In vigore dal 9 ago 1969
Il registro nel quale, ai sensi dell' della legge, sono iscritte le imprese che esercitano la pesca professionale, è diviso in cinque parti, secondo i tipi di pesca previsti negli del presente regolamento. Il registro deve contenere le indicazioni di cui all', le altre previste dal presente Capo, conformemente al modello annesso al presente regolamento, come allegato B.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-63

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Registro delle imprese di pesca (Art. 63 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo