Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Sez. II
Art. 59
Rilascio del certificato
In vigore dal 9 ago 1969
Il certificato è rilasciato dal capo dell'ufficio di iscrizione.
Quando il certificato è stato sottratto o è andato smarrito o distrutto, o è diventato inservibile, l'ufficio di iscrizione rilascia un duplicato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-59