Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Sez. II
Art. 57
Delle prove d'esame
In vigore dal 9 ago 1969
Il Ministro per la marina mercantile stabilisce le norme per l'effettuazione delle prove d'esame, le sedi e le sessioni, la composizione delle commissioni, nonché i documenti comprovanti i requisiti prescritti per poter essere ammessi alle prove stesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-57