Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Sez. II
Art. 52
Capopesca per la pesca oceanica
In vigore dal 9 ago 1969
Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca oceanica oltre a quanto prescritto nei numeri 1), 2), 4) e 5) dell'articolo precedente, è necessario aver esercitato la pesca per non meno di quattro anni, di cui almeno due a bordo di navi che esercitano la pesca oceanica; ovvero essere in possesso dei titoli professionali di capopesca d'altura o padrone marittimo per la pesca o aspirante capitano di lungo corso che abbia superato l'esame per la specializzazione alla pesca, o titolo superiore, ed aver effettuato almeno un anno di pesca a bordo di navi che esercitano la pesca oceanica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-52