Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaTitolo II

Art. 47

Prima iscrizione nel registro

In vigore dal 9 ago 1969
Per un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'iscrizione nel registro avviene di diritto con le qualifiche indicate nel presente regolamento, per coloro i quali, ancorchè non in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione, dimostrano di aver esercitato o di esercitare la professione suddetta con le mansioni corrispondenti alle qualifiche stesse. La prova dell'effettivo esercizio dell'attività professionale può essere conseguita attraverso le risultanze delle matricole della gente di mare, dei documenti di abilitazione professionali, del libretto di navigazione o del foglio di ricognizione, del ruolo di equipaggio o della licenza della nave da pesca, del contratto individuale di lavoro, e di ogni altro idoneo documento. Fino al momento dell'iscrizione e non oltre il termine indicato nel primo comma, i pescatori abilitati in base alle disposizioni anteriormente vigenti possono continuare ad esercitare le rispettive attività.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-47

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Prima iscrizione nel registro (Art. 47 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo