Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaTitolo II

Art. 46

Reiscrizione nel registro

In vigore dal 9 ago 1969
Gli iscritti nel registro, cancellati nei casi indicati ai numeri 2), 4) e 5) dell'articolo che precede possono chiedere la reiscrizione entro cinque anni dalla cancellazione quando siano cessate le cause che l'hanno determinata. Negli altri casi si proceda a nuova iscrizione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-46

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Reiscrizione nel registro (Art. 46 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo