Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Titolo II
Art. 46
Reiscrizione nel registro
In vigore dal 9 ago 1969
Gli iscritti nel registro, cancellati nei casi indicati ai numeri 2), 4) e 5) dell'articolo che precede possono chiedere la reiscrizione entro cinque anni dalla cancellazione quando siano cessate le cause che l'hanno determinata. Negli altri casi si proceda a nuova iscrizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-46