Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Titolo II
Art. 43
Annotazioni nel registro
In vigore dal 9 ago 1969
Sul registro oltre alle generalità, al domicilio, al numero progressivo ed alla data di iscrizione, devono annotarsi per ogni iscritto:
1) la qualifica all'atto dell'iscrizione;
2) i titoli professionali, le abilitazioni e le specializzazioni ottenute anche dopo l'iscrizione;
3) il cambiamento di domicilio, nel caso previsto dall';
4) le condanne per reati previsti dalle leggi sulla pesca e le sanzioni disciplinari;
5) la cancellazione dal registro, ed i motivi che l'hanno determinata.
Sul registro si applica la fotografia dell'iscritto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-43