Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaTitolo II

Art. 40

Rubrica per qualifiche

In vigore dal 9 ago 1969
Gli uffici marittimi, cui spetta la tenuta del registro, tengono una rubrica degli iscritti, distinta per qualifiche professionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-40

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Rubrica per qualifiche (Art. 40 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo