Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Titolo II
Art. 39
Qualifiche per l'iscrizione
In vigore dal 9 ago 1969
Per coloro che sono in posseso dei titoli e delle specializzazioni professionali per la pesca indicati in appresso, ovvero di altri eventuali, anche di uso locale, la iscrizione si effettua con la relativa qualifica.
Sono titoli professionali:
1) per i servizi tecnici: capopesca per la pesca ravvicinata, per la pesca d'altura, per la pesca oceanica, per gli impianti da pesca;
2) per i servizi complementari: frigorista.
Sono specializzazioni professionali:
1) per i servizi tecnici: pescatore di prima classe, pescatore di seconda classe, pescatore retiere, operatore di apparati elettronici per la pesca, pescatore subacqueo, operaio pescatore degli impianti di pesca;
2) per i servizi complementari: elettricista, addetto alla lavorazione industriale.
L'iscrizione si effettua altresì con le qualifiche professionali marittime previste dalle relative disposizioni, che sono cumulabili con le qualifiche professionali per la pesca.
Per coloro che non sono in possesso di titoli o specializzazioni, l'iscrizione avviene con la qualifica di: "mozzo per la pesca", per i servizi complementari; "operaio apprendista", per il personale addetto agli impianti di pesca.
Il Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, può introdurre nuove qualifiche professionali, al fine di adeguare la presente disciplina al progresso tecnico ed economico dell'industria della pesca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-39