Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaTitolo II

Art. 41

Iscrizione nelle matricole della gente di mare

In vigore dal 9 ago 1969
Chi intende iscriversi nel registro, parte prima, può conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria, indipendentemente dal limite massimo di età stabilita dalle vigenti disposizioni. Il personale iscritto nelle matricole della gente di mare ai sensi del comma che precede può essere imbarcato solo su navi da pesca.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-41

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Iscrizione nelle matricole della gente di mare (Art. 41 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo