Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Titolo II
Art. 41
Iscrizione nelle matricole della gente di mare
In vigore dal 9 ago 1969
Chi intende iscriversi nel registro, parte prima, può conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria, indipendentemente dal limite massimo di età stabilita dalle vigenti disposizioni.
Il personale iscritto nelle matricole della gente di mare ai sensi del comma che precede può essere imbarcato solo su navi da pesca.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-41