Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaTitolo II

Art. 44

Trasferimento di iscrizione

In vigore dal 9 ago 1969
Il pescatore che intende trasferire il proprio domicilio in un comune che trovasi nella circoscrizione di altra capitaneria di porto, ne fa denunzia all'ufficio di iscrizione, il quale provvede a trasmettere un estratto del registro all'ufficio competente. L'ufficio che provvede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente, e dà comunicazione del nuovo numero di iscrizione all'ufficio di iscrizione matricolare e all'ufficio di provenienza, che procede alla cancellazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-44

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Trasferimento di iscrizione (Art. 44 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo