Art. 40 · Rubrica per qualifiche
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaTitolo II

Art. 40

93 / 161

Rubrica per qualifiche

In vigore dal 9 ago 1969
Gli uffici marittimi, cui spetta la tenuta del registro, tengono una rubrica degli iscritti, distinta per qualifiche professionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-40