Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo II

Art. 64

Ufficio di iscrizione

In vigore dal 9 ago 1969
L'iscrizione deve avvenire presso la capitaneria di porto nella cui circoscrizione ha sede l'impresa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-64

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo