Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Capo II
Art. 64
Ufficio di iscrizione
In vigore dal 9 ago 1969
L'iscrizione deve avvenire presso la capitaneria di porto nella cui circoscrizione ha sede l'impresa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-64