Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo II

Art. 68

Annotazioni nel registro

In vigore dal 27 mag 1983
Nel registro debbono annotarsi, oltre al numero progressivo,... , gli elementi elencati nell' e gli estremi del permesso di pesca, e dei documenti previsti nei numeri 1) e 3) dell'. Ogni variazione delle indicazioni fornite con la domanda di iscrizione deve essere comunicata al competente ufficio, che provvede alla relativa annotazione.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-68

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Annotazioni nel registro (Art. 68 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo