Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo II

Art. 71

Reiscrizione nel registro

In vigore dal 9 ago 1969
Gli iscritti nel registro cancellati per i motivi indicati nei numeri 3), 4) e 5) dell'articolo che precede, possono chiedere la reiscrizione quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-71

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Reiscrizione nel registro (Art. 71 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo