Art. 71 · Reiscrizione nel registro
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo II

Art. 71

29 / 161

Reiscrizione nel registro

In vigore dal 9 ago 1969
Gli iscritti nel registro cancellati per i motivi indicati nei numeri 3), 4) e 5) dell'articolo che precede, possono chiedere la reiscrizione quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-71