Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Capo II
Art. 70
Cancellazione dal registro
In vigore dal 9 ago 1969
Alla cancellazione degli iscritti nel registro si procede per i seguenti motivi:
1) trasferimento di Iscrizione;
2) morte dell'imprenditore;
3) scioglimento, cessazione o fallimento dell'impresa;
4) abbandono dell'attività di pesca, comprovato da dichiarazione dell'imprenditore;
5) cessazione dell'attività di pesca da almeno un triennio.
Dell'avvenuta cancellazione è fatta annotazione nel registro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-70