Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo II

Art. 70

Cancellazione dal registro

In vigore dal 9 ago 1969
Alla cancellazione degli iscritti nel registro si procede per i seguenti motivi: 1) trasferimento di Iscrizione; 2) morte dell'imprenditore; 3) scioglimento, cessazione o fallimento dell'impresa; 4) abbandono dell'attività di pesca, comprovato da dichiarazione dell'imprenditore; 5) cessazione dell'attività di pesca da almeno un triennio. Dell'avvenuta cancellazione è fatta annotazione nel registro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-70

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Cancellazione dal registro (Art. 70 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo